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Procreazione medicalmente assistita

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Con il termine procreazione medicalmente assistita ci si riferisce a tutte le metodiche che permettono di aiutare gli individui a procreare, siano esse chirurgiche, ormonali, farmacologiche o di altro tipo. 

Per legge si intende procreazione assistita le tecniche mediche e biologiche che permettano la riproduzione al di fuori dei processi naturali, per soddisfare il desiderio di riprodursi di una coppia. Ai sensi della legge italiana 40/2004, fanno parte della Procreazione Medicalmente assistita tutte le metodiche di Primo (inseminazione intrauterina), di Secondo (FIVET e ICSI) e di Terzo livello (metodiche che richiedono il prelievo chirurgico degli spermatozoi). 

Termine spesso confuso con questi è fecondazione assistita, che invece riguarda solo la fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo.

La legge n° 40 del 19 febbraio 2004 definisce la procreazione assistita come l’insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana […] qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità.” 

All’articolo 2 si afferma che lo Stato promuove “ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza”, ma nel rispetto di “tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”. 

Alle tecniche di procreazione assistita possono accedere “coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. È vietato il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa. È vietata l’eugenetica.

L’articolo 14 vieta la crioconservazione degli embrioni. Da ciò scaturisce il problema del soprannumero di embrioni creato in corso di procreazione assistita. 

Il 12 e 13 giugno 2005 è la data prevista per il voto su quattro referendum abrogativi della legge 40. Le proposte referendarie mirano a: 

  • garantire la fecondazione assistita non solo alle coppie sterili ma anche a quelle affette da patologie geneticamente trasmissibili;
  • eliminare il limite di poter ricorrere alla tecnica solo quando non vi sono altri metodi terapeutici sostitutivi;
  • garantire la scelta delle opzioni terapeutiche più idonee ad ogni individuo;
  • dare la possibilità di rivedere il proprio consenso all’atto medico ogni momento;
  • ristabilire il numero di embrioni da impiantare.

Vince l’astensione al voto.

La sentenza n. 151/2009 dell Corte Costituzionale 

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. La Corte ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza nei giudizi principali, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, comma 3, e 14, commi 1 e 4.

I risultati della FIVET o ICSI 

Sulla base delle ricerche e degli studi effettuati, statisticamente solo un embrione su tre può raggiungere la data del parto, e per tal motivo si possono impiantare più embrioni in utero al fine di aumentare le possibilità di ottenere almeno una gravidanza. La capacità ricettiva dell’utero umano però è limitata a un solo individuo, e quindi una gravidanza gemellare o multigemellare rappresenta sempre una situazione patologica. Gli embrioni sovrannumerari quindi potrebbero esser crioconservati per ulteriori e successive gravidanze (cosa che non costringe la donna a più trattamenti ormonali se il primo impianto non va a buon fine) ma la legge italiana vieta questa pratica. 

La crioconservazione è però consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione. 

Per quanto riguarda i due o tre embrioni impiantati in utero, è comunque possibile, e sempre più riproducibile, il loro co-attecchimento. In tali casi sarebbe possibile effettuare aborti a scopo preventivo, per ridurre la gravidanza multigemellare a gravidanza semplice (riduzione degli embrioni), ma anche questo è vietato dalla legge, se non in casi di pericolo per la donna.

(da Wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Procreazione_assistita)

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