I diritti delle mamme lavoratrici

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Le donne incinte e le mamme lavoratrici sono tutelate dalla legge, ma non sempre sono al corrente dei loro diritti sul posto di lavoro.

I diritti delle madri lavoratrici trovano fondamento nella Legge 30 dicembre 1971 n.1204, che recita: “Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime”.

Per le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari ci sono invece delle limitazioni presenti in alcuni articoli all’interno di questa legge.

Ci sono però delle modifiche che nel corso degli anni sono state apportate alla legge che possiamo definire “base”. La Legge 53/2000Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città”. Grazie a questa legge, la tutela della maternità viene estesa anche alla paternità introducendo norme per il padre lavoratore.

Uno dei primi punti è il divieto di licenziamento che inizia dal periodo di gestazione e termina con il compimento del primo anno del bambino. Con la nuova legge 53/2000 il divieto di licenziamento è esteso anche al padre, nel caso sia lui ad usufruire del periodo di astensione obbligatoria.

L’astensione obbligatoria prevede un periodo di 5 mesi lontano dal posto di lavoro, generalmente si tratta dei due mesi precedenti al parto e dei tre mesi successivi.

La donna lavoratrice, prima del suddetto periodo, deve presentare al datore di lavoro e all’INPS (o all’Ente con cui è assicurata) alcuni documenti: la domanda per l’indennità di maternità, dove deve essere indicata la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria e il certificato medico di gravidanza, per cui viene richiesto un apposito modulo ASL che indica il mese di gestazione e la presunta data del parto.

Il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione durante il suddetto periodo di assenza, che diventa il 30% per il successivo periodo di astensione facoltativa. La nuova Legge 53/2000 consente ad entrambi i genitori l’astensione facoltativa, anche congiuntamente, che può essere richiesta fino all’ottavo anno di età del bambino per un periodo di 10 mesi. Questi possono essere frazionati o continuativi, ma ogni genitore ha a disposizione al massimo 6 mesi.

Per il ritorno a lavoro, durante il primo anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto due ore di permesso giornaliere. Queste possono essere d’aiuto nel caso il bambino venga lasciato a nonni o baby sitter , per iniziare con una quantità di ore lontano dalla mamma, che non sia immediatamente pari alla lunghezza di una giornata lavorativa. Il permesso si riduce ad un’ora sola nel caso di giornata lavorativa di 6 ore.

Questo permesso può essere concesso al padre solo in tre casi:

  • la madre non si avvale del permesso
  • la madre non è lavoratrice dipendente
  • il padre è l’affidatario

Questi sono i diritti che garantiti dalla legge alle mamme lavoratrici, è bene conoscerli in modo da poter vivere al meglio il nostro ruolo di mamme e quello di donne in carriera, una combinazione non sempre facile!

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